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Assegnazioni provvisorie 2018/19 il testo del contratto: novità, requisiti, sostegno, preferenze e precedenze, ATA

Il testo del contratto

Presentazione domande

Le domande vanno presentate tramite Istanze OnLine, secondo il seguente calendario:

  • scuola primaria e dell’infanzia: 13 – 23 luglio
  • scuola secondaria di primo e secondo grado: 16 – 25 luglio

Presentano le domande in formato cartaceo:

  • il personale utilizzato nelle discipline specifiche dei licei musicali: 16 – 25 luglio
  • il personale educativo e docenti di religione cattolica: 16 – 25 luglio
  • il personale ATA: 23 luglio – 3 agosto

Novità

Il Contratto, rispetto a quello dello scorso anno, presenta delle novità, che elenchiamo di seguito:
 eliminato il requisito della convivenza per poter richiedere il ricongiungimento al genitore;

  • eliminato l’obbligo di dover esprimere tutte le scuole del comune di ricongiungimento prima di poter esprimere scuole di altri comuni;
  • reintrodotta la possibilità di ricongiungersi ai parenti e agli affini purché conviventi;
  • rese più chiare alcune modalità che riguardano la valutazione dell’ordine delle preferenze e il trattamento dei docenti titolari su posto di sostegno che richiedono l’assegnazione interprovinciale
  • introdotta la possibilità di chiedere assegnazione su sostegno senza titolo

Chi può presentare domanda

La domanda di assegnazione provvisoria, sia provinciale che interprovinciale, può essere presentata da tutti i docenti, compresi quelli assunti il 01/09/2017.

Superato, dunque, il blocco triennale di permanenza nella provincia di assunzione.

 La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata anche da coloro i quali non hanno ancora superato l’anno di prova.

Il superamento dell’anno di prova costituisce uno dei requisiti richiesti soltanto per coloro che presentano domanda di assegnazione per grado di istruzione diverso da quello di titolarità.

Chi non può presentare domanda

La domanda non può essere presentata:

  • per chiedere assegnazione nello stesso comune di titolarità;
  • da coloro i quali sono stati immessi in ruolo con decorrenza giuridica 01/09/2018;
  • per chiedere assegnazione in grado di istruzione diverso da quello di appartenenza, da parte dei docenti che non hanno superato l’anno di prova;
  • da parte dei docenti, che hanno ottenuto il trasferimento nella provincia di ricongiungimento, eccetto chi ha ottenuto il trasferimento con precedenza art. 13 ma  in un comune diverso da quello di assistenza/residenza.

Requisiti

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile;
  • ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

In caso di assegnazione interprovinciale, oltre ai motivi succitati, è possibile chiedere l’assegnazione in presenza delle seguenti condizioni (alternative tra loro):

  • il docente ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento e non l’ha ottenuta;
  • il docente  non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento;
  • il docente ha ottenuto la mobilità in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento o per la quale aveva chiesto di usufruire delle precedenze previste dall’art 13 del CCNI dell’11 aprile 2017.