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Supplenze e maternità: tanti diritti, vi spieghiamo come farli valere

Paolo Pizzo (segreteria provinciale UIL scuola Catanzaro) - Oggi parliamo di docenti in maternità: nessun obbligo di presa di servizio dopo l'accettazione di una supplenza; diritto alla proroga dei contratti; possibilità di fruire del congedo parentale al termine di quello obbligatorio senza rientrare in servizio

Accade spesso che una docente collocata in congedo obbligatorio o interdizione per gravi complicanze della gestazione pensi che il suo particolare status sia in qualche modo di ostacolo a qualsiasi tipologia di contratto.

Non è così.

Premettiamo che per il personale a tempo determinato gli effetti della indennità di maternità hanno validità sia se in costanza di rapporto di lavoro (accettazione e sottoscrizione del contratto), sia dopo il termine dello stesso (supplenza terminata ma inizio o continuazione del periodo di congedo obbligatorio/interdizione dal lavoro).

A tale personale spetta il 100% della retribuzione per il periodo di congedo coperto da nomina (sia se interdizione che congedo di maternità), mentre nei periodi fuori copertura contrattuale è fatto salvo esclusivamente il diritto alla corresponsione della relativa indennità di maternità nella misura dell’80% dell’ultimo stipendio relativo all’ultimo contratto.

Se il periodo di congedo (maternità e dell’interdizione dal lavoro) coincide con le nomine ricevute o in atto, il contratto di lavoro rimane valido a tutti gli effetti (giuridici ed economici) per la sua durata e non oltre la sua durata.

Il servizio svolto, ma solo fino al termine del contratto, è valido al 100% come retribuzione, ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento/istituto e per il servizio pre ruolo.

L’indennità percepita in costanza di rapporto d’impiego ha natura retributiva e quindi soggetta ai contributi pensionistici, previdenziali e assistenziali.

Se il periodo di congedo (maternità e di interdizione per gravi complicanze della gestazione) coincide solo in parte con la nomina (il congedo inizia durante il rapporto di lavoro ma si esaurisce dopo il termine del contratto), oppure non coincide con nessuna nomina (il congedo inizia dopo il termine dell’ultimo contratto), l’indennità di maternità può essere corrisposta ugualmente, in misura dell’80% dell’ultimo stipendio ricevuto.

L’indennità percepita in misura dell’80% non è utile ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento/d’istituto.

Questi i casi fuori nomina

• Le lavoratrici gestanti le quali si trovino, all’inizio del periodo di congedo per maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità, purché tra l’inizio della sospensione, assenza o disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni.
• Lo stesso beneficio è previsto in favore della lavoratrice che non è in godimento dell’indennità di disoccupazione perché non assicurata contro tale evento, purché all’inizio del congedo per maternità non siano decorsi più di 180 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e purché nell’ultimo biennio risultino versati contributi settimanali per l’assicurazione di maternità.

Accettazione della supplenza e firma del contratto senza obbligo di prendere servizio

In base agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 151/2001 è assolutamente vietato adibire le donne al lavoro durante tutto il periodo del congedo obbligatorio e interdizione dal lavoro e quindi, indipendentemente dalle modalità di assunzione, l’instaurazione del rapporto di lavoro deve intendersi realizzata con la semplice accettazione della nomina senza obbligo di assumere servizio.

Pertanto il personale supplente temporaneo che, al momento del conferimento della supplenza (non importa con quale modalità: in sede di convocazione, via Pec, telegramma o fonogramma), si trovi in congedo di maternità o in interdizione per gravi complicanze della gestazione, successivamente all’accettazione della nomina (non importa con quale modalità: tramite delega, via pec, telegramma o fonogramma) vedrà valutato tutto il periodo di astensione dal lavoro sia ai fini giuridici che ai fini economici nei termini della durata del rapporto di lavoro e al trattamento economico intero per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro si perfeziona con la semplice accettazione della nomina, senza obbligo da parte del personale in congedo di maternità o in interdizione di assumere servizio (la docente non dovrà recarsi fisicamente a scuola).

La scuola non ha dunque la possibilità di posticipare l’assunzione e deve, invece, stipulare immediatamente il contratto individuale di lavoro con la lavoratrice madre, applicandole il trattamento giuridico ed economico previsto in caso di congedo di maternità (o interdizione dal lavoro).

È bene però precisare che anche se il personale per perfezionare il rapporto di lavoro non ha l’obbligo della presa di servizio, affinché il contratto abbia poi validità c’è bisogno che sia sottoscritto dalla lavoratrice e dal dirigente scolastico.

Ciò vale per qualunque tipo di supplenza e ancor di più per il personale che all’atto della nomina si trovi in congedo (maternità o interdizione) e per questo impossibilitato ad effettuare la presa di servizio.
In questi casi bisognerà recarsi a scuola, previa autorizzazione del medico di fiducia, oppure, ove ciò non fosse possibile, la scuola provvederà con l’invio del contratto via posta (anche in questo caso quindi la docente non ha l’obbligo di recarsi fisicamente a scuola per la firma del contratto).

Possibilità di fruire del congedo parentale al termine di quello di maternità senza effettuare nessuna presa di servizio tra un congedo e l’altro.

L’INPS con circolare n. 8/2003 affermava “…nell’ipotesi in cui la lavoratrice fruisca del congedo parentale immediatamente dopo il congedo di maternità (ipotesi praticabile anche senza ripresa dell’attività lavorativa prima del congedo parentale)..”

Con nota prot. n. 0033950/2009 il Ministero dell’economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato toglie ogni dubbio: 
“…appurato il perfezionamento del rapporto di lavoro con la semplice accettazione da parte del soggetto in astensione obbligatoria, si ritiene che poter usufruire del congedo parentale non sia necessaria la presa di servizio. Infatti, sempre in costanza della durata del contratto di lavoro, il soggetto, al fine di ottenere i periodi dei congedo parentale, dovrà presentare la relativa domanda di norma nel rispetto del termine dei quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione, ciò anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a norma dell’art. 12, comma 7 del CCNL del 24.7.2003.”

Ricordiamo che in casi di particolari e comprovate situazioni personali, il congedo si può richiedere entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione.

La nota del MEF non fa altro che evidenziare ciò che stabilisce la norma: la docente che rientra dal congedo di maternità volendo direttamente usufruire di quello parentale può farlo solo se è già in costanza di nomina e quindi se ha già instaurato il rapporto di lavoro con la scuola. Stabilito questo non deve fare altro che rispettare il termine di preavviso stabilito dal CCNL/2007. La nota non fa una piega.

Ricordiamo infatti che per usufruire del congedo parentale il personale assunto a tempo determinato deve necessariamente essere sotto contratto con la scuola al momento della richiesta del congedo (deve avere almeno un giorno di servizio) e dovrà essere ancora in costanza di nomina per fruire dei giorni richiesti.

Quindi sono due i requisiti essenziali: essere in costanza di nomina e rispettare il termine di preavviso.

Dal momento che chi è in congedo obbligatorio/interdizione dal lavoro è considerato in servizio a tutti gli effetti (senza peraltro obbligo di presentarsi fisicamente a scuola per perfezionare il rapporto di lavoro), deve solo rispettare i termini di preavviso stabiliti dalla norma.

Vogliamo inoltre ricordare che non esiste alcuna norma che imponga al docente il rientro in servizio tra un’assenza e l’altra.

Pertanto suggeriamo alla docente che si vede negato il diritto di usufruire di questa possibilità (può accadere anche al personale assunto a tempo indeterminato) di fare riferimento alla nota del MEF all’atto della richiesta del congedo parentale e in caso di diniego di chiedere per iscritto al Dirigente la norma di riferimento che imporrebbe la presa di servizio tra il congedo obbligatorio e quello parentale.

In conclusione ricordiamo anche che se il docente non rientra in servizio tra un congedo e l’altro, al supplente spetterà la proroga del contratto ai sensi dell’art. 4 del D.M. 131/07.

Proroga della supplenza

L’art. 12 comma 2 del CCNL/2007 prevede espressamente che il personale in congedo di maternità è da considerare in servizio a tutti gli effetti, anche ai fine della proroga di una supplenza.
“…Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza”.
La lavoratrice collocata in congedo di maternità ha dunque sempre diritto, al pari degli altri dipendenti che al termine di un primo contratto si trovino in effettivo servizio, non solo all’accettazione della supplenza ma anche alla sua proroga o conferma qualora il titolare che la supplente sostituisce prolunghi il suo periodo di assenza. Il tutto senza prendere effettivo servizio.
Gli stessi diritti di proroga e conferma ha il personale collocato in interdizione per complicanze della gestazione, tale astensione dal lavoro è infatti equiparata, a tutti gli effetti, ai periodi di congedo di maternità (art. 17 del D.Lgs. 151/2001).

Proroga della supplenza anche se in sostituzione della titolare ci sono più docenti

Il caso è molto frequente.
La titolare è assente perché collocata in interdizione dal lavoro. Viene nominata una prima supplente (A) che a sua volta è in interdizione per complicanze della gestazione (o congedo di maternità). Si procede così alla nomina di un altro supplente (B) che assume effettivo servizio.

Al momento della nuova assenza della titolare (es. da interdizione dal lavoro a congedo di maternità), si chiede se la proroga o la conferma della supplenza spetti al supplente A o B.

La proroga di un contratto spetta sempre al docente che è in effettivo servizio.

Dal momento che il periodo di interdizione per complicanze della gestazione (o quello relativo al congedo di maternità) è, come detto, da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga o conferma dell’incarico di supplenza, i supplenti “A” e “B” sono da considerarsi entrambi in effettivo servizio anche ai fini della proroga o conferma della supplenza.

Completamento orario

Il personale in congedo di maternità o interdizione dal lavoro che abbia accettato una supplenza ad orario non intero ha anche titolo, al pari dei docenti che sono in effettivo servizio ma non collocati in congedi obbligatori, ad accettare eventuali altre proposte di contratto a completamento di quello già sottoscritto.
Anche in questo caso non vi è nessun obbligo di una presa effettiva di servizio.
Precisiamo che in questo caso il completamento di orario deve basarsi su un orario concreto, anche se la docente non assume effettivo servizio al momento dell’accettazione del completamento. 
Questo perché nel caso la supplenza dovesse poi continuare dopo il rientro dalla maternità, l’orario della docente dev’essere compatibile con quello della prima supplenza.