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Personale ex LSU immesso in ruolo procedure art.58 – comma 5 e D.L. 69/13 - Modifica CCNI 2020 - LE RAGIONI DI UN ALTRO “NO”

Come già noto, in data 25 maggio u.s., l’Amministrazione Scolastica ha proposto la modifica del CCNI del 3 agosto 2020, che ha integrato il Titolo III concernente la mobilità del personale ATA, reclutato con le procedure di internalizzazione ed assunto dal 1 marzo 2020 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Contratto questo che, si ribadisce, la UIL Scuola, non ha sottoscritto. In base a tale modifica si sarebbe verificata una situazione del tutto anomala in base alla quale i collaboratori scolastici storici (quelli già di ruolo), in caso di riscontrata soprannumerarietà, sarebbero stati individuati quali perdenti posto  e  trasferiti presso altra istituzione scolastica. Per ovviare a tale palese ingiustizia, si è resa necessaria l’ulteriore modifica apportata con il Contratto Integrativo allegato, che ha ristabilito un ordine logico, oltre che giuridico,  all’interno della singola istituzione scolastica. Ora si prevede una graduatoria unica per l’individuazione dei perdenti posto, senza alcuna distinzione tra il personale ex LSU e i collaboratori scolastici già presenti nella scuola.

     In questa circostanza, la UIL SCUOLA, ha  sottoscritto l’intesa, quella che ristabiliva un principio di equità e che ha portato alla modifica del precedente contratto non firmato dalla UIL SCUOLA. E’ di tutta evidenza come per un principio di coerenza, chiarezza e trasparenza, la UIL SCUOLA non può sottoscrive la modifica di un contratto di cui non ne ha condiviso l’impostazione originaria. 

      Per completezza di informazione, giova precisare che la situazione si è sviluppata in maniera anomala in quanto l’Amministrazione ha commutato un intero contingente di posti di collaboratore scolastico da tempo determinato a tempo indeterminato senza adottare le misure compensative che avrebbero richiesto n.2.288 posti per il medesimo profilo di collaboratore scolastico. Per questo motivo, si sono determinate le condizioni che hanno determinato la soprannumerarietà.

Una situazione che ancora permane e che rende quel contratto politicamente debole. Certo è motivo di soddisfazione che coloro che hanno sottoscritto il Contratto Integrativo, poi lo abbiano modificato, ma questa è un’altra storia.

allegato il CCNI del 26 maggio 2021