Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

COME RICHIEDERE L'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

Di seguito le modalità per poter richiedere l'indennità di disoccupazione (ASpI e Mini-ASpI) per i contratti in scadenza al termine delle lezioni o delle attività didattiche (30 giugno)

Tratto dalla rivista Sinergie diScuola

ASpI

Si tratta di una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2014, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

Spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  1. Stato di disoccupazione involontario: l'interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
  2. Almeno due anni di assicurazione: devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato (ad esempio, se l'ultimo rapporto di lavoro è cessato il 30 giugno 2014, deve essere stato versato almeno un contributo versato ad una data qualsiasi antecedente il 1° luglio 2012).
  3. Almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione: per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali(ad esempio, se l'ultimo rapporto di lavoro è cessato il 30 giugno 2014, nel biennio che va dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2014 devono risultare versati almeno 52 contributi settimanali).

La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:

  1. ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
  2. data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
  3. data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  4. ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
  5. ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  6. trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

L'indennità viene corrisposta mensilmente e la durata è collegata all’età anagrafica del lavoratore, aumenta gradualmente nel corso del triennio 2013-2015 (periodo transitorio), per essere definita a regime con decorrenza 1° gennaio 2016.

Se l'anno di cessazione è il 2014, per un'età anagrafica inferiore ai 50 anni, l'indennità è corrisposta per 8 mesi, se pari o superiore a 50, ma inferiore a 55 è corrisposta per 12 mesi, se pari o superiore a 55 spetta per 14 mesi.

Mini-ASpI

Anche in questo caso si tratta di una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2014, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

In questo caso però i requisiti sono:

  1. Stato di disoccupazione involontario: l'interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
  2. Almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Non è più richiesto il requisito della anzianità assicurativa (ad esempio: se l'ultimo rapporto di lavoro è cessato il 30 giugno 2014, nel periodo che va dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 devono risultare versati o dovuti almeno 13 contributi settimanali).

 La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:

  1. ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
  2. data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
  3. data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  4. ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
  5. ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  6. trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

L'indennità viene corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ASpI e Mini-Aspi la domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica. A tal fine è possibile rivolgersi gratuitamente al nostro Patronato ITAL.